Lo statuto del club deve essere visionato e rispettato da tutti i soci.
Di seguito trovate:

Il giorno 14/11/2012 in Castel Madama si costituisce l’associazione sportiva dilettantistica denominata “Vespa Club Valle dell’Aniene” affiliata al Vespa Club D’Italia e regolata dai seguenti articoli:

Art.1 – Sede e durata
L’associazione sportiva dilettantistica “Vespa Club Valle dell’Aniene” ha sede legale in Castel Madama, Via Roma SNC. L’Associazione ha decorrenza dalla data di stipula ed avrà termine al 31/12/2030.

Art.2 – Natura e caratteristiche
L’associazione “Vespa Club Valle dell’Aniene” è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apolitico.
L’Associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione.

Art.3 – Scopi
In quanto tale rappresenta e cura gli interessi del motociclismo, ne studia i problemi, promuove e diffonde la conoscenza tecnica motociclistica, promuove e favorisce lo sviluppo della circolazione e del turismo motociclistico. Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:
A) organizzazione e/o partecipazione a manifestazione sportive motociclistiche e di veicoli equiparati;
B) organizzazione di attività di turismo motociclistico; tutela degli interessi degli utenti motociclistici;
C) promozione ed organizzazione di attività per la sicurezza, educazione e circolazione stradale;
D) qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale mai prevalente.

Art.4 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote associative annuali, nonché da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi. L’Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, alla predisposizione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione di aree.

Art.5 – Associati
Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell’Associazione e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione.
Gli associati si distinguono in:
A) FONDATORI
B) ONORARI
C) ORDINARI
Sono considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Ogni socio, purché maggiorenne, nell’ambito Assembleare ha diritto ad un voto.
L’adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.                                       I diritti degli associati con l’iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all’Associazione sono:
A) hanno diritto di frequentare la sede sociale e tutti i locali dell’Associazione;
B) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione;
C) fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera, unico e solo documento comprovante la qualità dell’associato;
D) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
E) intervenire, discutere, presentare proposte in Assemblea, e se maggiorenne, votare all’Assemblea dell’Associazione anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
F) proporre candidature, e qualora maggiorenne, essere eletto per qualsiasi carica sociale.                         Gli obblighi degli associati sono:
A) versare la quota associativa annuale;
B) partecipare attivamente alla vita sociale;
C) non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’Associazione;
D) osservare tutti i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo;
E) osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi, o, comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’Associazione.
La qualifica di socio si perde:
A) per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo;
B) per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o, comunque, incompatibili rispetto ai principi statutari dell’Associazione;
C) per mancato rinnovo dell’Associazione e relativo versamento della quota associativa.

Art.6 – Provvedimenti disciplinari:
Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
A) denuncia, richiamo o ammonizione scritta;
B) censura;
C) ammenda nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
D) sospensione;
E) proposta di radiazione.
Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo, e devono essere preceduti, ad eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti e tutti adottati previa audizione dell’associato.

Art. 7 – Organi
Sono organi essenziali ed obbligatori dell’Associazione:
l’Assemblea
il Consiglio Direttivo
il Presidente.

Art.8 – L’Assemblea
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Elegge liberamente, sul principio del voto singolo di ogni associato il Presidente nonché i componenti del Consiglio Direttivo. L’Assemblea con delibera da assumere entro il quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio che ha durata dal 1° gennaio a tutto il 31 Dicembre, approva annualmente il rendiconto economico finanziario; delibera sull’attività sportiva ed assistenziale, ratifica l’ammontare della quota associativa che ogni associato deve corrispondere al momento dell’Associazione e dei successivi rinnovi. L’Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario. Potrà essere, altresì convocata in seduta straordinaria, in qualsiasi momento, dal Presidente stesso qualora lo ritenga necessario, ovvero da un terzo dei soci effettivi che ne facciano richiesta motivata, indicando i punti all’ordine del giorno, sui quali l’Assemblea è chiamata a deliberare; in questa ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione provvede a convocare l’Assemblea entro il termine di giorni 30 dalla richiesta. Ogni socio, purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto. L’avviso di convocazione deve essere inviato attraverso lettera, e-mail, sms o con qualsiasi altro mezzo telematico ad ogni singolo socio almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora della riunione, nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto e delibererà validamente a maggioranza semplice dei votanti. Hanno diritto di voto i soci regolarmente tesserati nell’anno solare precedente a quello in cui ha luogo l’Assemblea, purché in regola con il tesseramento per il periodo in corso. In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà a maggioranza semplice dei votanti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, saranno validamente deliberati, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto. Il Presidente dell’Assemblea determina le modalità di votazione.

Art.9 – Organi e durata
Il Presidente ed i membri del consiglio direttivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Al momento delle elezioni, devono, altresì essere Soci dell’Associazione da almeno tre anni. Si può candidare come Presidente un socio che abbia terminato interamente almeno un mandato di carica elettiva, ovvero, che sia stato per almeno due anni membro del Consiglio direttivo. Tutte le cariche sono gratuite. Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta.

Art.10 – Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri compreso il Presidente dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri, i Sindaci Revisori e qualunque altra carica predisposta per la mansione di competenza. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno; redige il regolamento interno; amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto della sua gestione. Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario. Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, l’intero Consiglio decade, ed entro 60 giorni il Presidente convocherà l’Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei Consiglieri.

Art.10 bis – Il Presidente
Il Presidente e, in via vicaria, il Vicepresidente:
A) rappresenta ad ogni effetto l’Associazione, anche in giudizio;
B) convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni;
C) relaziona l’Assemblea sull’andamento dell’Associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali;
D) provvede all’esecuzione delle delibere Assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dall’Assemblea;
E) riceve le domande di ammissione ad associato;
F) detiene, insieme al Tesoriere, un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza preventiva approvazione del consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso.

Art.11 – Sindaci revisori
Il Sindaco Revisore qualora istituito esercita periodicamente la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione.

Art.12 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo, è discussa in sede di Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
L’eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra Associazione o Ente che persegue fini di pubblica utilità indicata dall’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, e di poi personalmente e solidalmente dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo.

Art.13 – Modifiche allo Statuto
Di propria iniziativa o con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto, il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per giorni quindici prima della convocazione dell’Assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione Assembleare.
Per le modifiche è necessario che all’Assemblea stessa partecipino, anche in seconda convocazione, un numero di associati che rappresenti almeno tre quarti (3/4) del totale degli aventi diritto al voto.

Art.15 – Norme Transitorie
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di Legge.

 

Deliberato ed approvato dall’ Assemblea dei Soci del “Vespa Club Valle dell’Aniene” nella sede di Castel Madama in Via Roma SNC in data 10/01/2016.